€ 28643,46 contributi percepiti relativi all’anno 2019 dal comune
< statuto_pro_loco_042005 >SCARICA in FORMATO .DOC
Lo statuto
SOMMARIO
Art.1 Costituzione
Art.2 Principi generali
Art.3 Finalità
Art.4 Soci
Art.5 Cariche sociali
Art.6 Organi Sociali
Art.7 Assemblea
Art.8 Consiglio d’ Amministrazione
Art.9 Presidente
Art.10 Ufficio di Presidenza
Art.11 Segretario e/o Tesoriere
Art.12 Contabilità
Art.13 Limiti di spesa
Art.14 Collegio Revisori dei Conti
Art.15 Commissione Elettorale
Art.16 Presentazione bilanci
Art 17 Proventi (Patrimonio)
Art.18 Collaborazione
Art.19 Scioglimento
Art.20 Integrazione
Art. 1 Costituzione
La Pro Loco Città di Meldola si è costituita in Associazione il 1 ottobre 1969 con atto notarile del Notaio M. Zambelli, registrato il 20 ottobre 1969.
L’Associazione svolge la propria opera nel territorio del Comune di Meldola come da delimitazione effettuata su carta in scala 1/10.000 allegata ad atto Notaio M. Zambelli registrato a Forlì il 20 ottobre 1969, n. 2504.
Art. 2 Principi generali
L’Associazione è apolitica, senza fini di lucro e pertanto non può assegnare utili ai soci neanche in forma indiretta o differita né ripartire quote patrimoniali durante la vita dell’ente o in occasione del suo scioglimento. L’eventuale avanzo di gestione annuale deve essere reinvestito per la realizzazione delle attività istituzionali.
L’organizzazione interna è ispirata al principio della democraticità. Tutti i soci hanno parità di diritti e di obblighi.
L’anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.
Lo Statuto stabilisce i diritti e i doveri degli associati, le modalità di approvazione dei rendiconti economici-finanziari, le modalità di scioglimento dell’Associazione e i criteri per la devoluzione del patrimonio. L’Associazione ha sede in Meldola e ha ottenuto il riconoscimento dal Comune di Meldola, dalla Provincia Forlì-Cesena e dalla Regione Emilia Romagna.
Art. 3 Finalità
L’Associazione sorge con lo scopo di incrementare il movimento turistico e culturale del Comune di Meldola. Essa pertanto provvede a:
a) Riunire intorno a sé tutti coloro (Enti, operatori economici, studiosi, lavoratori, ecc.) che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale del Comune di Meldola;
b) Promuovere, o attuare in proprio, iniziative dirette al miglioramento o alla costruzione di impianti, stabilimenti, centri di ritrovo, ecc., destinati a scopi turistici e culturali;
c) Curare la segnaletica locale a carattere viario, storico, artistico e culturale;
d) Promuovere o attuare manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, destinate ad interessare prevalentemente le masse dei forestieri che affluiscono nella zona durante i periodi stagionali o che in essa comunque risiedono;
e) Svolgere ogni attività di assistenza turistica di tutela e di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché per il miglioramento urbanistico dei luoghi;
f) Assumere servizi e gestioni di interesse pubblico, previa specifica autorizzazione da parte dell’Ente competente per territorio;
g) Istituire, ove necessario, uffici di informazione turistica, svolgendone l’attività in collaborazione e sotto la vigilanza dell’Ente locale;
h) Incrementare la vita culturale, artistica e sportiva dell’intero Comune di Meldola.
i) Promuovere e favorire ogni utile iniziativa per la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale.
Art. 4 Soci
Soci sono le persone fisiche che hanno versato la quota associativa deliberata di anno in anno dal Consiglio nei tempi e nei modi da questo stabiliti. La qualità di socio si acquista al momento del versamento della quota sociale.
I soci si distinguono in “onorari“ ed “effettivi“.
I soci “onorari” sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione su proposta del Presidente, fra quelle persone o Associazioni che si siano particolarmente distinti per attività svolte a favore dell’Associazione.
I soci “effettivi” Sono tutte quelle persone che condividono le finalità della Pro Loco, senza distinzioni di fede politica e religiosa, nazionalità e colore.
L’adesione all’Associazione è deliberata, dal Consiglio d’Amministrazione, su domanda scritta del richiedente.
La quota associativa non è rivalutabile e la posizione associativa non è trasmissibile.
Tutti i soci hanno diritto ad accedere alle cariche sociali e partecipare all’Assemblea con diritto di voto, purché maggiorenni.
Tutti i soci hanno il dovere di rispettare lo statuto e di non procurare, neanche per via indiretta, danno o discredito alla Pro Loco.
Non possono diventare soci:
a) coloro che hanno perso i diritti civili e politici;
b) coloro che sono stati espulsi dall’associazione.
La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione e decesso.
Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all’Associazione
I soci “ordinari” che non avranno comunicato, espressamente, le dimissioni entro il 15 dicembre, saranno ritenuti automaticamente riconfermati per l’anno seguente.
L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio per:
-mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
-per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione
-persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Prima di procedere all’esclusione del socio, gli devono essere contestati per iscritto gli addebiti che gli sono mossi, consentendo facoltà di replica.
Diritti dei Soci:
I soci hanno diritto:
1) di frequentare i locali dell’Associazione;
2) di eleggere i membri del Consiglio d’Amministrazione e di essere eleggibili;
3) di partecipare alle Assemblee, con diritto di discussione e di voto.
Art. 5 Cariche sociali
Le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno una durata quadriennale. Il voto per la loro elezione è segreto, e può essere esercitato da tutti i soci maggiorenni iscritti.
Art. 6 Organi sociali
Organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio d’Amministrazione;
c) Il Presidente
d) L’Ufficio di Presidenza.
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) La Commissione Elettorale
Art. 7 Assemblea
L’Assemblea è costituita dai soci iscritti. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe per il voto di altri soci elettori. Le deleghe, vanno depositate in forma scritta, prima dell’inizio dell’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’ anno per :
– l’approvazione dello Statuto,
– per modificazioni dello Statuto,
– l’approvazione dei Bilanci, consuntivo e preventivo,
– per l’elezione della carica sociale,
– per la determinazione delle quote annuali,
– per lo scioglimento dell’Associazione
– ogni qualvolta sia giudicato opportuno dal Consiglio d’Amministrazione,
– quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno i 2/3 (due terzi) dei soci in regola con le quote sociali.
Per le modifiche di statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci in regola con le quote sociali.
Modalità di convocazione Assemblea
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno o quando il Presidente o un terzo del Consiglio o dei Soci lo richiedano. È convocata mediante avviso scritto da rimettere a tutti i Soci e, per conoscenza, al Comune di Meldola, almeno otto giorni prima della data di convocazione.
L’avviso sarà esposto anche nei locali dell’Associazione.
Validità Assemblea
L’Assemblea è valida in prima convocazione, purché siano presenti almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti fatta eccezione per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio residuo.
Relazione Assemblea
Delle decisioni adottate dall’Assemblea dei Soci deve essere redatta apposita relazione che sarà inviata, per opportuna conoscenza, al Comune di Meldola e all’UNPLI provinciale, entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea
Date deliberazioni Assemblea
L’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, delibera sul conto consuntivo e sul Bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio d’Amministrazione, nonché sulla relazione dei lavori eseguiti, sulla relazione morale e su eventuali proposte del Consiglio d’Amministrazione.
Art.8 Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo di governo della Pro Loco.
È composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) componenti.
Elegge al proprio interno il Presidente e le altre cariche stabilite dallo statuto.
In caso di dimissioni o decesso od esclusione di uno o più membri del Consiglio, si provvede alla sostituzione degli stessi, con il primo dei non eletti.
Elezione Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale ordinaria dei soci.
Il socio può esercitare il proprio diritto di voto anche mediante delega scritta ad altro socio.
Un socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Qual ora il numero dei candidati al Consiglio, sia inferiore al numero massimo consentito dallo Statuto, il Presidente dell’Assemblea può chiedere la votazione palese per alzata di mano.
Il Consiglio d’Amministrazione:
Il Consiglio d’Amministrazione entro il termine di dieci (10) giorni dall’elezione è convocato dal Consigliere più anziano di età, per l’elezione del Presidente.
Detta elezione avverrà con la partecipazione di almeno due terzi dei Consiglieri eletti. Il Presidente, per essere eletto, dovrà ottenere il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio, avvenuta la nomina del Presidente, nominerà un vice Presidente, un Segretario ed un proprio delegato per l’Ufficio di Presidenza.
E’ inoltre facoltà del Consiglio nominare un Tesoriere, che può essere anche il Segretario o il Vice Presidente e personale impiegatizio per il disbrigo delle funzioni burocratiche e tecniche, determinandone le attribuzioni e gli eventuali assegni.
– elabora annualmente i programmi di attività
– predispone il rendiconto finanziario da sottoporre all’Assemblea entro il 31 marzo
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
– delibera sulle domande di nuove adesioni
– determina la quota associativa annuale.
– decide sulle sanzioni da comminare ai soci
– provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Può inoltre costituire gruppi di lavoro e commissioni che operano in via permanente o in via temporanea.
Il Consiglio decade se perde più della metà dei suoi membri.
Riunioni Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga utile il Presidente o un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Esso è convocato dal Presidente, avvisando i Consiglieri con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata, salvo i casi di urgenza mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, il luogo, data ed ora della seduta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. I verbali sono conservati agli atti.
Il consigliere che diserta senza giustificato motivo tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato decaduto e sarà sostituito dal primo dei non eletti.
Compiti Consiglio d’Amministrazione
Al Consiglio d’Amministrazione sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione per quelli che la legge od il presente Statuto riservano espressamente all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio d’Amministrazione può redigere un Regolamento Interno per il proprio funzionamento purché, in nessun punto, sia in contrasto col presente Statuto).
Limiti Consiglio d’Amministrazione
Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione non possono prevedere spese superiori alle disponibilità dell’Associazione.
Art. 9 Presidente
Compiti del Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione, l’Ufficio di Presidenza e le Assemblee.
In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente o per sua indisponibilità, dal Consigliere più anziano.
Decade se perde la fiducia del Consiglio o se resta assente per impedimento per più di 180 giorni. In tal caso si procede a nuove elezioni.
Art.10 Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da un membro del Consiglio d’Amministrazione, eletto durante la riunione di cui all’art.8
L’Ufficio di Presidenza ha il compito:
– di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
– della gestione ordinaria dell’Associazione
– di predisporre il rendiconto annuale da sottoporre al consiglio entro il 31 marzo.
– di elaborare il programma di lavoro delle riunioni del Consiglio.
Art. 11 Segretario e/o Tesoriere
Il Segretario dell’Associazione assiste il Consiglio d’Amministrazione e l’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, controfirma gli atti contabili ed amministrativi e provvede al normale funzionamento degli uffici. Può assumere anche la mansione di Tesoriere e quindi è responsabile della cassa e della contabilità. Ha l’obbligo di rifiutare qualsiasi pagamento non avallato dalla firma del Presidente.
Art 12 Contabilità
Per l’attività contabile dell’Associazione è istituito un “giornale di cassa” sul quale sono annotate, di volta in volta, in ordine cronologico, tutte le entrate e le spese sostenute dall’Associazione.
I fondi dovranno essere depositati in un conto corrente intestato alla Pro Loco, a firma congiunta del Presidente e del Segretario e/o del Tesoriere dell’Associazione ed i pagamenti saranno effettuati mediante emissione di assegni o bonifici bancari.
Inoltre, tanto per le entrate come per le spese, dovrà essere tenuta a parte la rispettiva documentazione, costituita dai relativi giustificativi.
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 13 Limiti di spesa
Le spese e gli impegni pluriennali o patrimoniali, vanno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci, eletti con le stesse modalità previste per la nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione.
Vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, esamina il conto consuntivo e ne certifica la veridicità. I Revisori possono presenziare alle sedute del Consiglio d’Amministrazione con parere consultivo.
Art. 15 Commissione Elettorale
Il Consiglio d’Amministrazione, prima di ogni elezione, nomina una Commissione Elettorale composta di 3 (tre) membri scelti tra i soci non candidati e non titolari di cariche sociali con l’incarico di provvedere a tutte le operazioni di voto. Al termine dei lavori, redige apposito verbale che sarà allegato agli atti dell’Assemblea
Tutti i soci hanno diritto di assistere alle varie fasi dello scrutinio della Commissione Elettorale.
Art. 16 Presentazione Bilanci
Spetta al Consiglio predisporre ed approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Bilancio preventivo dell’esercizio prossimo e quello consuntivo dell’esercizio precedente.
Il Bilancio preventivo e il conto consuntivo, approvati dal Consiglio, debbono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 17 Proventi (Patrimonio)
I proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività sono:
1) Beni mobili e immobili di cui l’Associazione ha acquisito la titolarità
2) Le quote annuali e le eventuali quote di iscrizione dei soci;
3) I contributi di Enti o privati;
4) Le eventuali donazioni;
5) I proventi di gestione o iniziative permanenti ed occasionali.
6) Le quote di imposte erogate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale e da qualsiasi altro Ente nell’osservanza e nell’applicazione delle norme di legge.
7) Il periodo d’imposta, coincide con l’anno solare.
Art. 18 Collaborazione
La Pro loco Città di Meldola, nell’ambito delle sue finalità e per l’esercizio di particolari iniziative, può collaborare con l’Amministrazione Comunale e con le altre Associazioni.
La Pro Loco potrà avvalersi, per l’esercizio delle sue funzioni, della consulenza di Comitati Scientifici, gruppi di lavoro ed esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Art 19 Scioglimento
In caso di scioglimento, dopo la liquidazione di ogni eventuale passività, le somme eventualmente residuate saranno destinate a fini di pubblica utilità nell’ambito del Comune di Meldola.
Di tale specifico compito sono responsabili, in solido, i componenti il Consiglio di Amministrazione che risultino in carica all’atto dello scioglimento dell’Associazione.
Art. 20 Integrazione
Il presente statuto può essere integrato da un regolamento esecutivo approvato dal Consiglio.
Fanno parte integrante dello statuto i principi contenuti nello statuto del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale in quanto compatibili.
Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme contenute nel Codice Civile per le associazioni non riconosciute e alle norme specifiche di settore.